Assemblee 2016: domande e risposte
29 Settembre 2016Le spiegazioni ad una serie di quesiti sulle Assemblea elettiva nazionale e sulle Assemblee regionali 2016. Questa sezione viene costantemente aggiornata sulla base delle varie richieste.
1. Chi può partecipare all’Assemblea Nazionale?
A norma dell’art. 14, comma 1, dello Statuto Federale, alle Assemblee Nazionali partecipano con diritto di voto i legali rappresentanti degli affiliati o un loro delegato che sia componente dell’organo direttivo degli stessi, regolarmente tesserato alla FIDAL quale Dirigente Sociale, o il legale rappresentante di altro affiliato della medesima Regione.
Peraltro, in base al comma 7 del medesimo articolo, è altresì prevista la possibilità di assistere, senza diritto di voto e senza essere portatori di delega, per un rappresentante di ciascun Comitato Regionale e Provinciale, per i Delegati Provinciali, per gli affiliati non aventi diritto al voto e per chiunque altro la cui presenza sia ritenuta opportuna dal Consiglio Federale.
2. La possibilità di esser portatore di deleghe all’Assemblea Nazionale è limitata? Quale organo è competente per le contestazioni sulla validità delle deleghe?
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, dello Statuto federale il delegato dell’affiliato può partecipare all’Assemblea Nazionale a condizione che sia componente dell’organo direttivo dello stesso e sia regolarmente iscritto alla FIDAL quale “Dirigente sociale”, ovvero che sia il legale rappresentante di altro affiliato purché appartenente alla medesima Regione.
Secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 4, dello Statuto federale, ciascun rappresentante di società affiliata nelle Assemblee Nazionali ordinarie e straordinarie potrà portare, oltre alla delega derivante dalla sua appartenenza all’affiliato, altre due deleghe purché il massimo complessivo dei voti attribuibili non superi i mille. Le eventuali contestazioni che dovessero essere sollevate in caso di eccedenza di deleghe o voti saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Verifica Poteri, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del Regolamento Organico.
3. Sono previsti termini e/o formalità procedurali per l’indizione, la convocazione e l’effettuazione delle Assemblee Regionali Ordinarie?
A norma dell’art. 25, comma 2, dello Statuto Federale, l’Assemblea Regionale deve essere convocata dal Presidente Regionale, nell’anno di svolgimento dei Giochi olimpici estivi, a mezzo avviso pubblicato sul sito internet federale e mediante invio di messaggio di posta elettronica, agli indirizzi comunicati all’atto dell’affiliazione, a tutti gli affiliati aventi diritto al voto della regione. L’Assemblea deve tenersi almeno 15 giorni dopo la data di convocazione.
Quanto all’effettuazione, in considerazione del rinvio operato dall’art. 25, comma 4, dello Statuto federale, l’Assemblea Regionale in seduta ordinaria elettiva deve effettuarsi entro il 31 dicembre.
4. Chi può partecipare alle Assemblee Regionali Ordinarie?
L’Assemblea Regionale è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati, con sede nel territorio della Regione, aventi diritto al voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto federale.
5. È possibile intervenire alle Assemblee Regionali Ordinarie?
A norma dell’art. 44, comma 8, del Regolamento Organico, applicabile in virtù del rinvio operato dall’art 25, comma 4, dello Statuto Federale, il Presidente redige, per ciascun punto dell’ordine del giorno, l’elenco degli ammessi ad intervenire, che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale. Il Presidente assicura che l’ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.
In ogni caso, il Presidente ha facoltà di prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di particolari circostanze, inferiore a cinque minuti; può altresì togliere la parola a qualsiasi intervenuto quando, nonostante due richiami, abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli per l’intervento ovvero abbia divagato, sia stato prolisso o abbia abusato della facoltà di parola.
6. Qual è il quorum costitutivo delle Assemblee Regionali?
Considerato il rinvio operato dall’art 25, comma 4, dello Statuto Federale, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di affiliati rappresentanti, direttamente o per delega, il 30% dei voti degli affiliati, ai sensi dell’art. 12, comma 1, dello Statuto federale.
7. Per quanti mandati consecutivi può essere eletto il Presidente Regionale?
L’art. 28, comma 6, dello Statuto federale prevede, in merito al Presidente Regionale, che “chi ha ricoperto la carica di Presidente per tre mandati consecutivi non è rieleggibile”.
Nella disciplina degli organi territoriali non è specificato come venga operato il computo dei predetti tre mandati. In virtù del rinvio operato dal comma 5 della medesima disposizione, secondo il quale “per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni stabilite per il Presidente Federale nel presente Statuto, per quanto applicabili”, si ritiene applicabile l’art. 36 del medesimo Statuto, il quale, al comma 2, prevede che “il computo dei mandati si effettua ai sensi dell'art. 36 bis comma 5 dello Statuto CONI”. A sua volta, l’art. 36 bis dello Statuto CONI stabilisce, al comma 5, che “il computo dei mandati di cui ai precedenti commi 3 e 4, si effettua, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta Nazionale e del Presidente del CONI da tenersi entro il 30 giugno 2005” (tenutasi effettivamente il 19 maggio 2005).
Dunque, solo se il primo dei tre mandati consecutivi è iniziato successivamente al 19 maggio 2005 il soggetto non potrà essere considerato rieleggibile.
Resta ferma, tra l’altro, la competenza della Commissione Elettorale ai sensi dell’art. 52 del Regolamento Organico.
8. C’è difetto di coordinamento tra l’art. 25, comma 2, dello Statuto federale (“l’Assemblea Regionale dovrà essere convocata dal Presidente Regionale […] almeno 15 giorni prima della data di effettuazione”) e l’art. 37 bis, comma 1, dello Statuto federale (“Le candidature alle cariche centrali e periferiche […] devono essere depositate nei competenti uffici di segreteria entro le ore 12 del ventesimo giorno antecedente la data di effettuazione delle Assemblee”)?
No. È necessario, a tal fine, distinguere il momento di indizione dell’Assemblea da quello di sua convocazione.
In virtù del rinvio operato dall’art. 25, comma 4, dello Statuto federale, secondo il quale “per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni stabilite per il Presidente Federale nel presente Statuto, per quanto applicabili”, si deve ritenere applicabile l’art. 10, comma 4, dello Statuto federale, secondo il quale il termine per l’indizione delle Assemblee è “30 giorni prima del giorno dell'effettuazione”.
Pertanto, riassumendo, secondo la disciplina applicabile, questi sarebbero i relativi passaggi temporali:
indizione da parte del Consiglio Regionale almeno trenta giorni prima dell’effettuazione dell’Assemblea Regionale (ex art. 10, comma 4, dello Statuto federale);
deposito delle candidature almeno venti giorni prima dell’effettuazione dell’Assemblea Regionale (art. 37 bis, comma 1, dello Statuto federale);
convocazione da parte del Presidente Regionale entro quindici giorni dalla data fissata per la sua effettuazione (art. 25, comma 2, dello Statuto federale).
Vademecum per l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva
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