Atletica e salute, alcuni quesiti - FAQ
Atletica e Salute: domande e risposte su alcune questioni ricorrenti.
1) Certificazione necessaria al tesseramento in atletica leggera in Italia
Conformemente ai dettami di legge vigenti (DM 18/02/82 e DM 24/04/2013) sull’accertamento obbligatorio dell’idoneità all’attività sportiva agonistica, la certificazione dell’idoneità specifica alla pratica dell’atletica leggera:
è condizione indispensabile per la partecipazione all’attività agonistica;
ha validità annuale;
deve essere conservata dalla Società Sportiva di appartenenza che peraltro è tenuta a controllarne la scadenza ai fini del rinnovo (circ. 7 Min. Sanità del 31/01/83).
La FIDAL considera agonisti gli atleti delle seguenti categorie:
RAGAZZI M/F (12-13 anni)
CADETTI M/F (14-15 anni)
ALLIEVI M/F (16-17 anni)
JUNIORES M/F (18-19 anni)
PROMESSE M/F (20-21-22 anni)
SENIORES M/F (23 anni e oltre, comprese tutte le fasce d'età Master)
Gli atleti vengono collocati nelle rispettive categorie in relazione all’anno di nascita (millesimo) e non in base al giorno e al mese di nascita.
La legge garantisce il diritto alla visita di idoneità agonistica per tutte le categorie Fidal da esordienti in su. Alle singole Regioni è lasciata l’autonomia sulla eventuale gratuità parziale o totale della visita, in base ad età e situazioni locali, in relazione anche a disponibilità economiche locali regionali.
Gli atleti della seguenti categorie:
ESORDIENTI M/F (6-11 anni);
AMATORI (23-34 anni);
Settore NORDIC WALKING;
Settore FITWALKING;
devono sottoporsi a visita medica di idoneità “non agonistica” con periodicità annuale.
La certificazione attestante l’idoneità fisica alla pratica dell’attività sportiva “non agonistica” è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del C.O.N.I., a norma dell’art. 3 del D.M. del 24/04/2013 (Decreto Balduzzi) e successivo art. 42 bis del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (Decreto del Fare) convertito in Legge il 9/08/2013 e del D.M. dell’ 8/08/2014.
2) Medici autorizzati al rilascio del Certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonistica dell’atletica leggera
Le indicazioni di massima sono contenute nella Circolare Min. Sanità 18.03.1996, n. 500 su “Linee guida per un’organizzazione omogenea della certificazione d’idoneità alla attività sportiva agonistica“. In essa si precisa che: “in linea generale e di principio, la competenza per il giudizio di idoneità (o di non idoneità) e conseguente rilascio dei relativi certificati, nonché per l’eventuale ricorso alle commissioni di appello, è regionale, riferita quindi al luogo di residenza dell’atleta, e comunque non eccedente il territorio regionale. L’eccezione è ammessa solo nei casi in cui l’atleta ha domicilio precario diverso per motivate ragioni di tesseramento sportivo”.
In linea di massima, le normative regionali prevedono che la certificazione per attività agonistica sia rilasciata da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti in:
- Aziende ASL od altre strutture pubbliche;
- Ambulatori privati autorizzati;
- Studi di Medicina dello Sport riconosciuti.
I Medici Specialisti devono essere iscritti nell’apposito elenco regionale ed in possesso di codice identificativo regionale. Tale codice identificativo va chiaramente riportato sulla certificazione.
Il Medico Sociale, anche quando in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport, può certificare soltanto ove sia in possesso dell’autorizzazione e dello specifico ed individuale codice identificativo concesso dalla Regione. La lista dei Medici Specialisti accreditati è usualmente disponibile nei siti web della Regione di appartenenza. La verifica, l’accettazione e la conservazione di documenti giuridicamente validi restano responsabilità dei Presidenti, al momento del tesseramento degli atleti della propria Società. Viceversa, ai fini del tesseramento per attività sportiva classificata in categoria “non agonistica” (esordienti/amatori), un certificato valido può essere rilasciato non solo dai Medici Specialisti in Medicina dello Sport, ma anche dai medici di Medicina Generale e/o specialisti Pediatri di libera scelta.
3) Organizzazione eventi sportivi ed assistenza sanitaria: obblighi vigenti
L’art. 119 del Regio Decreto del 6 maggio 1940, n.635, in esecuzione del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS”, relativamente alla licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici, prevede che "tra le condizioni da imporsi nelle licenza deve essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria per i casi di infortunio".
Le normative FIDAL prevedono l'obbligatorietà dell'assistenza medica.
La presenza del medico di servizio è obbligatoria ed indispensabile affinché il Direttore di Riunione dia inizio alla manifestazione di atletica, sia essa in impianto chiuso o in pista o non stadia. L’assistenza va commisurata all’importanza della manifestazione, al numero ed al livello degli atleti partecipanti, al numero degli spettatori, al numero di settori aperti per il pubblico, ed ovviamente alle condizioni logistiche ed ambientali in cui si svolge e così via.
Risulta indispensabile la capacità clinica, associata alla pratica conoscenza di tecniche di assistenza di base od avanzata (BLS e/o ACLS), in caso di vere emergenze.
La presenza dell’ambulanza, pur se non obbligatoria per tutte le manifestazioni in pista, è opportuna in relazione all’importanza dell’avvenimento, ed al numero dei partecipanti. Nelle manifestazioni di livello nazionale essa è certamente necessaria ed è anzi opportuno che sia un’unità mobile di rianimazione con defibrillatore.
Altrettanto, per manifestazioni non stadia, è opportuna la presenza di una o più ambulanze (di cui almeno una di rianimazione con defibrillatore).
Gli organizzatori di manifestazioni, specialmente non stadia, che vogliano tutelarsi da contenzioso in tema di sicurezza del percorso, qualità e livello dell’assistenza, avversi eventi atmosferici o avverse condizioni climatiche, eccetera possono considerare di stipulare polizza assicurativa RCT ad integrazione della RCT base già prevista dalla polizza federale.
Vanno sempre e comunque fatte salve eventuali normative Regionali o Nazionali emanate o emanande in tema di assistenza sanitaria sportiva.
4) È valido per gareggiare in atletica un certificato di idoneità per altro sport simile?
L’unico certificato d’idoneità all’attività sportiva agonistica valido per l’atletica leggera è quello riportante la specifica per lo sport “Atletica Leggera”. Altre diciture non sono ammesse.
La visita d’idoneità agonistica di molti sport in termini di "accertamenti" è simile a quella dell'atletica (nuoto, pallavolo, calcio, etc…), ma esistono aspetti formali legati al rispetto del dispositivo legislativo.
Infatti, per legge (DM 18.02.1982), la visita attesta la “ idoneità specifica” allo sport che si pratica, e deve essere eseguita su richiesta formale del Presidente della Società Sportiva (oppure presentando apposita richiesta rilasciata da Fidal unitamente a Runcard). Esiste la possibilità che un atleta, quando si reca a fare la visita d’idoneità, richieda il rilascio di un secondo e/o terzo certificato per lo sport alternativo che pratica o intende praticare. Il medico certificante, ove non ci siano differenti protocolli di visita, non dovrebbe incontrare difficoltà a rilasciarlo, salvo che non esistano particolari controindicazioni per uno sport, più che per un altro, pur a parità di visita ed accertamenti medici (esistono alcune patologie, ad esempio neurologiche, che, pur non presentando rischi per sport praticati su terraferma, potrebbero controindicare l'idoneità alla pratica sportiva in ambiente acquatico, o viceversa problematiche articolari che, pur sconsigliando lo sport su terreno, non presentano controindicazioni in acqua. Lo stesso tipo di visita d’idoneità potrebbe permettere l'atletica ma non il nuoto, o viceversa. Analogamente alcune patologie, ad esempio oculari, pur con visita e accertamenti equivalenti, consentono uno sport individuale (atletica), ma non uno di contatto (calcio), ove le conseguenze per l’apparato visivo in caso di contatto fortuito potrebbero essere molto serie).
5) Certificazioni sanitarie necessarie per cittadini italiani o stranieri residenti in Italia praticanti l’atletica leggera (ma non tesserati)
Il praticante di atletica leggera, non inserito nell’ordinamento sportivo italiano (non tesserato), che voglia cimentarsi in manifestazioni di atletica leggera deve sottoscrivere tessera “Runcard” e munirsi della certificazione richiesta secondo la tutela sanitaria degli sportivi in Italia, vale a dire:
- Certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonistica dell’atletica leggera per chi si cimenti in attività agonistica, ovvero
- Certificazione attestante l’idoneità fisica alla pratica dell’attività sportiva “non agonistica” per chi si cimenti in prove non competitive (si veda punto 1 delle presenti FAQ).
6) Certificazioni sanitarie necessarie per stranieri non residenti in Italia praticanti l’atletica leggera
Occorre distinguere tra atleti inseriti in un ordinamento sportivo straniero e semplici praticanti: per le due fattispecie si applicano condizioni diverse.
Stranieri tesserati per una Federazione sportiva di Atletica Leggera affiliata alla World Athletics (atleti): gli atleti tesserati presso una federazione estera di Atletica (non di altri sport) affiliata alla World Athletics sono tutelati nel rispetto della normativa sulla certificazione medica del paese di appartenenza;
Stranieri non tesserati per alcuna Federazione sportiva di Atletica Leggera (semplici praticanti): tessera “Runcard” e certificato richiesto secondo la tutela sanitaria degli sportivi in Italia, vale a dire:
- Certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonistica dell’atletica leggera (rilasciato dal medico sportivo abilitato) per chi si cimenti in attività agonistica, ovvero
- Certificato attestante l’idoneità fisica alla pratica dell’attività sportiva “non agonistica” (rilasciato dal medico sportivo abilitato o dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta) per chi si cimenti in prove non competitive (si veda punto 1 delle presenti FAQ).
7) Atleta tesserato che non gareggia
E’ obbligatoria la certificazione medica anche per i tesserati che non intendano partecipare a manifestazioni competitive di atletica leggera?
L’atto del tesseramento non fa distinzione tra chi, indipendentemente dal livello di allenamento, intenda partecipare a manifestazioni competitive di atletica leggera oppure no.
Il Presidente di Società, responsabile dell’affiliazione, all’atto del tesseramento deve possedere la certificazione d’idoneità all’attività sportiva agonistica per qualunque persona egli intenda tesserare, secondo il DM 18.02.1982.
Indipendentemente dal fatto che si intenda o meno partecipare a manifestazioni competitive, la tutela della salute deve essere preminente. La pratica di un’attività motorio-sportiva, anche se praticata liberamente e in assenza di conclamati profili di rischio legati ad età o anamnesi avversa, merita sempre una valutazione medica preliminare (anche cardiologica durante sforzo). L’esperienza epidemiologica italiana ha consentito frequentemente di evidenziare situazioni di rischio, avviandole a valutazione specialistica e riducendo in maniera statisticamente significativa l’incidenza di eventi avversi.
8) Esenzione a fini terapeutici
Quali procedure seguire nel caso di trattamenti terapeutici con farmaci sottoposti a restrizioni d’uso?
Le normative in vigore in Italia sono reperibili sul sito nadoitalia.it.
È opportuno che ogni atleta comunichi qualunque esenzione terapeutica ottenuta al Settore Sanitario FIDAL.
Il Settore Sanitario, ed in particolare il Medico Federale, sono a disposizione qualora, prima di iniziare qualsiasi terapia, fossero necessari consigli sulla condotta.
Il riferimento di posta elettronica è: staffmedicofederale@fidal.it
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