FAQ Sportello Fiscale



Ultimo aggiornamento FAQ: 12/12/2022

D: Si chiede conferma che sotto i 5.000€ annui di compenso annuo non vi sono contributi previdenziali né imposte da versare

R: Al di sotto della soglia dei 5.000€ annui di compenso per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per i collaboratori con p.iva non sono dovute né imposte (irpef e addizionali) né contributi previdenziali (INPS) e assistenziali (INPS, INAIL).


D: È possibile oltrepassare i 30 gg di lavoro con i collaboratori?

R: Sì. Nella normativa della riforma dello sport non vi sono limiti per le collaborazioni. Il limite di 30 gg era un parametro per le collaborazioni occasionali. In caso collaborazione continuativa anche se per poche ore settimanali, il rapporto va impostato con la formula della co.co.co. o della p.iva e non con la prestazione occasionale.


D: Quanto è stimabile l’incremento del costo per l’associazione sportiva per i collaboratori che eccedono i 5k?

R: Per le ASD/SSD si stima ad oggi un incremento di costi tra l’8% e il 10%. A questo occorre aggiungere ulteriori oneri gestionali per impiantare tutto il sistema di sicurezza sul lavoro, il cui costo annuo dipende dalle dimensioni della asd/ssd.


D: Occorre fare i contratti a tutti? Anche a quelli sotto i 5k?

R:  Sì. Sia per i dipendenti che per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa occorrerà un contratto per iscritto; per le collaborazioni con p.iva si consiglia quantomeno una lettera d’incarico.

D: E' possibile in alternativa far aprire la p.iva a tutti i collaboratori?

R: No. La p.iva è la naturale soluzione solo in caso il collaboratore abbia più rapporti di collaborazione. Con un solo rapporto di collaborazione si deve utilizzare il contratto di co.co.co.

D: Conferma che non sono previsti adempimenti per i collaboratori sotto i 5.000€ per le co.co.co.?

R:  I 3 adempimenti previsti per le collaborazioni coordinate e continuative (Comunicazione di inizio rapporto, LUL e uniemens) non sono dovuti per i collaboratori con compensi inferiori a 5.000.

D: Vista la riforma, vi chiediamo se è obbligatorio il tesseramento di tutti gli iscritti (negli anni scorsi molti piccolini non venivano tesserati in quanto non partecipavano a gare) 

R: Il tesseramento è obbligatorio ai fini assicurativi, non ai fini fiscali. Ma a questo fine era obbligatorio anche prima della riforma.

D: Se l’atleta si allena con la nostra ASD ma è tesserato con altra associazione, cambia qualcosa con la riforma?

R: Se l'atleta che si allena con voi è già tesserato per la Fidal da altra associazione, non occorre che lo tesseriate anche voi pur limitandosi con voi solo alle attività di allenamento e non agonistiche. Non cambia nulla con la riforma.

D: Una ASD/SSD che non abbia optato per la legge 398/1991 dovrà applicare la nuova normativa di riforma dei rapporti di collaborazione sportiva?  
D: Una ASD che non abbia P.IVA dovrà applicare la nuova normativa di riforma dei rapporti di collaborazione sportiva?


R: Sì. La nuova disciplina dei rapporti di collaborazione sportiva di cui al D.Lgs. 36/2021 deve essere applicata da tutte le ASD/SSD a prescindere che abbiano optato o meno per la legge 398/1991 e indipendentemente dal fatto che abbiano o meno la P.IVA.

D: I tesseramenti dalla corrente stagione sportiva devono essere effettuati sul nuovo Registro delle Attività Sportive detenuto dal Dipartimento dello Sport o al vecchio Registro CONI? 

R: Il tesseramento degli atleti va sempre effettuato alla Federazione. Sarà la Federazione a comunicare ai Registri nazionali (sia del CONI che del Dipartimento Sport fin quando coesisteranno) i dati dei tesserati delle società sportive affiliate.

D: La norma che entrerà in vigore a gennaio sarà la medesima del decreto correttivo o ci sono state modificazioni? 

R: Al momento in cui scriviamo (12.12.2022) sempre più insistentemente si parla di un rinvio dell'entrata in vigore della riforma per quanto attiene alle collaborazioni sportive. Ma al momento non vi sono atti ufficiali in proposito. Pertanto, al momento resta confermata l'avvio della riforma con decorrenza dal 1.1.2023 nella versione contenuta nel correttivo di ottobre approvato con il DLgs. 5.10.2022 n. 163 (G.U. 2.11.2022 n. 256).

Condividi con
Seguici su:

Pagine correlate