Circolare CONI del 4 luglio sull'uso del defibrillatore

17 Luglio 2017

A seguito dell’entrata in vigore, dal 1° Luglio 2017, dell’obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche”, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha predisposto in data 04/07/2017 una Circolare in cui viene ribadito e precisato nel dettaglio le modalità di esecuzione di tale obbligo.

La Circolare CONI precisa, in particolare, come ad A.S.D. ed a S.S.D. non sarà sufficiente accertarsi e garantire la mera presenza “astratta” di un defibrillatore automatico nell’impianto sportivo utilizzato, dovendo invece le medesime, prima di ogni gara, ed “attraverso un referente all’uopo incaricato”, verificare concretamente che il defibrillatore sia “perfettamente funzionante e regolarmente mantenuto”.

Dovrà, inoltre, essere garantita la presenza alla gara della persona debitamente formata all’uso del medesimo; e per “persona debitamente formata” il CONI precisa che si dovrà fare riferimento a quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, del Decreto Ministeriale 24 Aprile 2013.

Concludendo, la Circolare CONI invita tutte le associazioni e società sportive a conformarsi quanto prima ai nuovi adempimenti, evidenziando come, ferme tutte le eventuali responsabilità di natura civilistica e penale del caso, in assenza di defibrillatore semiautomatico (o a tecnologia più avanzata), l’impianto sportivo diventi ipso facto inutilizzabile, e non sia conseguentemente possibile svolgere alcuna attività sportiva.

Il Comitato Olimpico, infine, ricorda che tali obblighi non trovino invece applicazione per le gare che si tengano al di fuori degli impianti sportivi, e per quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell’Allegato A del Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2017.

File allegati:
- Decreto Defibrillatore
- Circolare CONI


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