FPN n. 163: manifestazioni agonistiche di corsa su strada

Torino (TO) 20 settembre. Argomento: manifestazioni agonistiche di corsa su strada

Il continuo aumento del numero di manifestazioni agonistiche di corsa su strada gestite da parte di organizzatori non affiliati alla FIDAL ci costringe a ribadire ancora una volta alcuni principi fondamentali nell’interesse dei tesserati sia Società che atleti.

L’articolo 1 del D.M 18/02/1982 ed integrazioni (D.M. 28/02/83) demanda alle Federazioni Sportive Nazionali - per l’Atletica Leggera la FIDAL – la qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva.

Il Decreto Legislativo 242/99 attribuisce al Consiglio Nazionale del CONI, tra l’altro, i compiti di stabilire i criteri per la distinzione dell’attività sportiva.

Il Consiglio Nazionale del CONI, con deliberazione n. 1109 del 24 marzo 2000 ha disciplinato il riconoscimento delle Federazioni Sportive Nazionali ai fini sportivi e gli ambiti di svolgimento delle attività sportive, attribuendo alle Federazioni la competenza per quelle di natura agonistica.

Il Tribunale Amministrativo del Lazio, con sentenza n. 9429 del 2 luglio 2003, ha confermato detta impostazione stabilendo che il sopra richiamato Decreto Legislativo n. 242/99 attribuisce alle Federazioni il controllo della pratica sportiva agonistica, affermando che qualora un Ente di Promozione Sportiva intenda svolgere questa tipologia di attività “non può prescindersi dalla affiliazione alle Federazioni Sportive di pertinenza”.

In forza delle suddette NORME DI LEGGE nessuna manifestazione agonistica può essere organizzata da Società o Associazioni non affiliate alla FIDAL, previa richiesta ed ottenimento della necessaria autorizzazione.

A tutela dei propri  tesserati la FIDAL nelle norme attività 2012  precisa quanto segue

1.8     Copertura Assicurativa Federale
      In ottemperanza alle norme previste dal Decreto Ministeriale del 16 aprile 2008, la Federazione ha stipulato l’assicurazione obbligatoria nell’interesse dei propri associati.     
L’assicurazione è operativa a condizione che le attività sportive , gli allenamenti e le indispensabili azioni preliminari e finali si svolgano nelle circostanze previste dai Regolamenti e dai calendari federali o da specifici accordi stipulati dalla Federazione con Enti od Associazioni, purché definiti in data certa, antecedente all’evento che ha generato l’infortunio.

      Pertanto, richiamando anche quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento Organico, i tesserati FIDAL non sono autorizzati a partecipare a gare non approvate dalla FIDAL. Qualora ciò accada, essi si assumono la diretta e personale responsabilità in merito alle conseguenze degli eventuali infortuni accaduti e non sono tutelati dalla copertura assicurativa federale e tale inadempienza verrà inoltre segnalata agli organi di giustizia.

La partecipazione dunque a manifestazioni NON autorizzate oltre a costituire un reato, espone i tesserati a gravi rischi in caso di incidenti o infortuni

Per superare l’ostacolo alcuni Enti continuano ad approvare dispositivi in cui si fa riferimento alla Convenzione FIDAL – EPS esistente con la dicitura generica 

“alla manifestazione possono partecipare i tesserati FIDAL come da Convenzione in atto” senza specificare a quali articoli si faccia riferimento.

In realtà la Convenzione stabilisce quanto segue

ATTIVITA’ SPORTIVA:

3) ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI, REGOLAMENTI E CALENDARI ATTIVITA’ AGONISTICA

3.1.      L’ EPS può organizzare manifestazioni competitive-agonistiche riservate solo ai propri tesserati (Campionati Provinciali, Regionali e Nazionali degli Enti). In questo caso non è previsto il pagamento di alcuna tassa gara ed è consentita la partecipazione di tesserati FIDAL esclusivamente nel caso del tesseramento degli stessi anche per l’EPS. Le spese per l’eventuale Servizio di Gestione Tecnica della manifestazione sono oggetto di specifici accordi  tra i Comitati Regionali FIDAL ed i rappresentanti territoriali dell’EPS.

             4) PARTECIPAZIONE ALLE GARE

4.1.      La partecipazione degli atleti alle gare di atletica leggera competitive-agonistiche, è disciplinata dal Regolamento Tecnico Internazionale, dalle norme federali,  da tutte le norme di legge e del CONI che regolano il tesseramento e la partecipazione alle gare anche degli atleti stranieri (comunitari ed extracomunitari) ed è altresì subordinata ai Regolamenti Tecnico-Organizzativi specifici delle singole manifestazioni, cui l’EPS e la Società organizzatrice affiliata FIDAL devono fare riferimento. La manifestazione deve essere inserita nei Calendari della FIDAL

4.2.      (omissis)

4.3.      La FIDAL e l’EPS convengono che la partecipazione alle   manifestazioni di atleti (Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Master), è subordinata all’affiliazione FIDAL della Società organizzatrice e al tesseramento FIDAL dei singoli atleti.

4.4.      (omissis)

4.5.      I tesserati Master FIDAL possono partecipare a manifestazioni degli Enti di Promozione Sportiva organizzate da Società affiliate FIDAL di pari fasce di età  esclusi i relativi Campionati Provinciali, Regionali e Nazionali.

E’ lapalissiano che se

L’ EPS può organizzare manifestazioni competitive-agonistiche riservate solo ai propri tesserati (Campionati Provinciali, Regionali e Nazionali degli Enti).

e I tesserati Master FIDAL possono partecipare a manifestazioni degli Enti di Promozione Sportiva organizzate da Società affiliate FIDAL di pari fasce di età  esclusi i relativi Campionati Provinciali, Regionali e Nazionali

I tesserati FIDAL NON POSSONO PARTECIPARE A MANIFESTAZIONI COMPETITIVE - AGONISTICHE ORGANIZZATE DAGLI EPS

(Fonte: Fidal Piemonte - Mario Tradardi)



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