L’indipendenza dei Giudici di Gara in atletica. di Giuseppe Spanedda



 

L’art. 2  del Regolamento Gruppo Giudici Gare, varato nel 2010 dalla Federazione e approvato dal CONI il 16.12.2010, recita “ il G.G.G. ha il compito di controllare le manifestazioni di atletica leggera,  con completa autonomia giudicante e competenza tecnica esclusiva nell’applicare le regole contenute nel Regolamento  Tecnico Internazionale (R.T.I.), nei regolamenti particolari delle manifestazioni e nelle disposizioni degli organi federali competenti, senza alcun vincolo di subordinazione”.

Il Regolamento in corso di approvazione conferma interamente la filosofia e la ratio della norma, accentuando l’indipendenza giudicante del G.G.G.

Al di là della formulazione esposta, laddove peraltro già  la forma è sostanza, è del tutto naturale, o meglio è del tutto indispensabile, la piena facoltà decisionale del giudice di gara, nel rispetto ed in attuazione del RTI. Al Giudice di gara è demandata l’applicazione della norma, mentre l’interpretazione autentica della stessa è in capo al soggetto che la ha emanata, e quindi al Council della IAAF.  Non mancano coloro che, sulla carta stampata, nei media televisivi, e ancora di più sui campi di gara, espongono interpretazioni anche ardite delle norme, tendendo ad interpretarle nel senso più favorevole al proprio atleta o alla propria società. Ma, nel rispetto delle norme, la decisone compete ai Giudici di Gara, il cui operato è suscettibile solo di  ricorso al Giudice d’Appello, non senza ricordare che le decisioni di quest’ultimo sono definitive e non appellabili neppure al CAS (Corte Arbitrale dello Sport) a norma dell’art, 146 del RTI.

I comportamenti dei Giudici di Gara sono naturalmente, come tutti i tesserati, soggetti al potere disciplinare degli Organi di Giustizia Federale e, per fatti squisitamente tecnici,  quali palesi inosservanze del Regolamento Tecnico alle sanzioni disciplinari irrogate dal Fiduciario Nazionale. (art. 32 del Regolamento GGG).

Tale procedura, cui si aggiunge l’inamovibilità del giudice dalla giuria nella quale opera posto che il Direttore di Riunione può rimuovere solo il soggetto che non rispetti le regole, costituisce un ulteriore elemento di indipendenza del giudice di gara, non soggetto  in materia disciplinare al Responsabile del GGG nel territorio di appartenenza. La dipendenza operativa e funzionale non limita   in alcun modo l’autonomia giudicante.

A mio avviso anche un altro elemento, poco conosciuto e spesso interpretato in maniera distorta o volutamente distorsiva, contribuisce a potenziare e garantire l’indipendenza di giudizio dei Giudici di Gara. Mi riferisco alla totale gratuità della prestazione. In altre discipline gli arbitri  ricevono, a seconda del livello, compensi e/o gettoni (calcio, basket, pallavolo etc), e ciò accade anche in alcune regioni d’Italia per i Giudici di Gara dell’Atletica leggera, sulla base di meccanismi di presenza e qualità delle manifestazioni. E’ ben vero che in alcune regioni, particolarmente efficienti e con un elevato numero di manifestazioni, i fiduciari regionali e provinciali ricevono un  compenso, nelle forme previste dalla legge, ma ciò non accade nella nostra Regione, nella quale a tutti i Giudici è riconosciuto solo  il diritto a ricevere il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni di Giudice, secondo i limiti e le regole fissate dai competenti Organi Federali. Il Giudice ha inoltre il diritto di godere  dell’assicurazione per responsabilità civile verso terzi  e per eventuali infortuni, anche in itinere. Con ciò si esauriscono le  erogazioni ai Giudici di gara, a tutti i livelli.

La lettura del Bilancio Federale, e della partizioni regionali dello stesso, non indica per la Regione Sardegna nessun compenso erogato  a Giudici di Gara o ad altri Organi e Organismi Federali. Le leggende metropolitane che circolano sull’argomento sono improntate  alla scarsa conoscenza, all’ignoranza o alla malafede o,  e mi pare la soluzione più credibile, al ritenere impossibile  che altri facciano gratuitamente ciò che i diffusori di notizie false e tendenziose non farebbero mai a titolo non oneroso.

Se mi fosse stato chiesto, alla mia età, di svolgere, dietro compenso e quindi in maniera subordinata, il mio incarico di Fiduciario Regionale e di Giudice di gara, certamente non avrei accettato.

La passione non ha prezzo e quindi non può avere  compenso.   



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