Registro Nazionale Attività Sportive Dilettantistiche

31 Agosto 2022

Da oggi, 31 agosto 2022, diventa operativo il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del d.lgs. 39/2021. L’istituzione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è una delle novità contenute nella “Riforma dello Sport”.

Pertanto, Sport e Salute, che gestirà il Registro per conto del Dipartimento per lo Sport, ha predisposto una nuova piattaforma accessibile all'indirizzo web http://registro.sportesalute.eu 

Tutte le informazioni già presenti nel Registro Coni, ai sensi del Regolamento UE 679/16, sono state comunicate al Dipartimento per lo Sport ai fini della gestione del Registro per l'assolvimento degli obblighi istituzionali, il 30 agosto è stata effettuata la migrazione dei dati nella nuova piattaforma.

Due le novità significative per le ASD affiliate:

- Obbligo annuale per tutte le Associazioni di caricare sulla piattaforma il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale.

- Procedura semplificata per il riconoscimento giuridico anche in assenza di patrimonio minimo.
Nello specifico, sarà cura del notaio (dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge) depositare l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica comprensiva dei relativi allegati presso il competente ufficio del Dipartimento per lo Sport.

L’aspetto rilevante della procedura “facilitata” risiede nella possibilità di ottenere la personalità giuridica senza che l’ASD disponga di un patrimonio minimo, come invece era richiesto precedentemente (con le soglie richieste di patrimonio minimo che variavano da Regione a Regione).

Mediante questa nuova procedura, le associazioni sportive dilettantistiche potranno quindi godere di una “autonomia patrimoniale perfetta”, ovvero risponderanno delle proprie obbligazioni nei limiti del patrimonio posseduto dall’ente e non di quello del Presidente o dei singoli associati che hanno agito per conto dell’Ente.

Consulta QUI il regolamento.



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