Regolamento Tecnico - Nota 2. di Giuseppe Spanedda
La Regola 144 norme e conseguenze.
La Regola 144 configura le ipotesi di assistenza all’atleta e stabilisce le conseguenze qualora l’assistenza si verifichi; determina altresì i casi in cui la assistenza non costituisce comportamento sanzionabile.
I tempi intermedi non debbono essere comunicati agli atleti da persone che si trovino a qualunque titolo all’interno della zona di gara. Ogni atleta che riceva, all’interno della zona di gara, questa o altra forma di assistenza dovrà essere ammonito e, in caso di seconda ammonizione, squalificato.
La zona di gara, che normalmente è delimitata da una barriera fisica, anche non continua, con varchi ed aperture, si definisce per questo scopo come l’area in cui la competizione si svolge e il cui accesso è limitato, ai sensi delle Regole e dei regolamenti agli atleti partecipanti ed al personale autorizzato.
I seguenti esempi, nelle gare su pista e su strada, debbono essere considerati come assistenza e pertanto sanzionabili:
a) essere seguiti o accompagnati da persone non partecipanti alla corsa stessa anche in bicicletta o altro mezzo), o da corridori o marciatori doppiati o con qualsiasi altro espediente;
b) possesso o uso di registratori video, radio, cd, ricetrasmittenti, telefoni mobili o espedienti simili;
c) l’uso di qualunque espediente tecnico o applicazione ch consenta all’utilizzatore un vantaggio.
Non sono quindi sanzionabili:
- le comunicazioni tra atleti ed i loro allenatori non posizionati nella zona di svolgimento della gara;
- il trattamento medico necessario per fare si che un atleta partecipi o continui a partecipare ad una gara una volta che lo stesso si trova all’interno dell’area della competizione; in nessun caso tale intervento potrà provocare il ritardo della gara o le prove degli atleti nell’ordine stabilito;
- i bendaggi, nastri, cinture per scopi medici, fermo restando che l’arbitro ha il diritto di controllare o far controllare dal Delegato Medico la sussistenza della necessità di tali presidi sanitari;
- gli strumenti per il controllo del ritmo cardiaco etc, a condizione che tali strumenti non consentano di comunicare con altre persone;
Compete al Direttore di Riunione disporre che soltanto le persone autorizzate accedano all’interno del campo.
Con apposte disposizioni la FIDAL ha stabilito (art. 17 delle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni) chi può accedere all’interno del campo di gara per le gare in pista o nelle zone recintate per le altre manifestazioni. Tale elenco è tassativo.
- gli atleti impegnati nelle gare, purchè accompagnati dai giudici
- i giudici e i cronometristi in servizio
- il medico della manifestazione e la struttura sanitaria di servizio
- gli addetti al campo nel numero e con le funzioni stabilite dal Delegato Tecnico
- i responsabili della apparecchiature tecniche ed informatiche
- i responsabili delle premiazioni
- i fotografi e cineoperatori debitamente autorizzati
- il Presidente della FIDAL, i Vicepresidenti, il Segretario Federale, il Commissario Tecnico, il Direttore dell’Area Organizzazione, il Fiduciario Nazionale del GGG. Nelle manifestazioni Regionali o Provinciali possono accedere, oltre alla persone indicate anche le analoghe figure a carattere regionale o provinciale.
Contrariamente a quanto sostenuto nelle leggende metropolitane sull’argomento i tecnici e le altre figure legate a singoli atleti non possono accedere al campo di gara e la loro presenza in assistenza all’atleta deve essere sanzionata a norma della regola 144.
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