Regolamento Tecnico - Nota 3. A cura di Giuseppe Spanedda.
I RIFORNIMENTI IN PISTA E SU STRADA
Non di rado capita di assistere a discussioni o a richieste circa il rifornimento in gara, ed esistono al proposito autentiche leggende.
La materia è disciplinata in maniera non dubbia dal Regolamento Tecnico in diverse articolazioni.
La norma è diversa a seconda che si tratti di gare in pista e di corse su strada ed è differente per la corsa e per la marcia.
Nelle gare su pista di 5.000 metri ed oltre, il Comitato Organizzatore può fornire acqua e spugne agli atleti in relazione alle condizioni atmosferiche (Regola 144.6 (a).
Nelle gare su pista superiori ai 10.000 metri devono essere previste postazioni per rifornimenti, distribuzioni di acqua potabile e spugnaggi (regola 144.6 (b).
Ne deriva che l’obbligo di rifornimento e distribuzione di acqua per le gare in pista è limitato alle gare superiori ai 10.000 metri e quindi praticamente non è obbligatorio in nessuna delle gare che in pista abitualmente si svolgono. Pochissime le gare in pista oltre i 10.000 metri e legate ad iniziative specifiche.
La facoltà è riconosciuta agli Organizzatori, fornendo acqua e spugnaggi in condizioni eguali per tutti ed in posizione tale da non interferire con il percorso di gara. (Regola 240.8)
Al rifornimento e alla distribuzione presiede il personale indicato dagli Organizzatori, con esclusione di intervento di tecnici o assistenti degli atleti.
Nelle gare di corsa su strada punti di distribuzione di acqua debbono essere disponibili ad intervalli di circa 5 Km.
I rifornimenti possono includere bevande energetiche, integratori, prodotti alimentari e anche prodotti diversi dall’acqua, secondo le scelte del Comitato Organizzatore.
E’ permesso agli atleti di fornire i propri rifornimenti; nel qual caso l’atleta deve indicare in quali postazioni devono essere messi a sua disposizione. Il Comitato Organizzatore deve conservare i rifornimenti personali degli atleti ed evitare qualunque manomissione.
I punti di rifornimento debbono essere esterni alla linea del percorso mentre i rifornimenti possono essere distribuiti esclusivamente dal personale designato.
Per nessuna ragione un incaricato può correre a fianco di un atleta mentre questi si sta rifornendo o prendendo acqua.
Un atleta può, in qualsiasi momento, trasportare acqua o rifornimenti a mano attaccati al suo corpo, la cui provvista è stata effettuata fin dall’inizio o ricevuti in una postazione ufficiale.
Un atleta che riceve o si fornisce di acqua od altro in un posto diverso da quelli stabiliti, salvi i casi previsti da ragioni mediche sotto il controllo dei Giudici di Gara, o prende il rifornimento da un altro atleta, deve essere ammonito e alla seconda infrazione squalificato. Il tal caso l’atleta dovrà lasciare immediatamente il percorso.
Le norme sono analoghe anche per le gare di marcia su strada (Regola 230.9).
L’acqua nebulizzata non è obbligatoria, ma può essere consentita quanto ritenuto appropriato in determinate condizioni organizzative e/o climatiche.
Dovrà comunque essere posizionata in maniera da consentirne l’uso solo a chi lo desidera.
L’esame delle norme sopra riportate dovrebbe riproporre all’attenzione di tutti, ed in particolare dei trasgressori abituali, a quali regole è sottoposto il rifornimento durante le competizioni.
L’atleta che viene seguito da un accompagnatore in bicicletta, come spesso accade, incorre nella sanzioni previste dalla regole 144 (Assistenza) e qualora riceva dall’accompagnatore rifornimenti di qualunque tipo commette due infrazioni e deve essere immediatamente squalificato.
Le lamentele circa la quantità dei rifornimenti previsti debbono tenere conto delle disposizioni sopra indicate.
Il rifornimento di acqua nelle gare su pista senza che lo stesso rifornimento sia stato previsto e programmato, costituisce anche esso doppia violazione, in quanto appunto effettuato abusivamente e in quanto effettuato da persona non autorizzata, con conseguente doppia ammonizione e conseguente squalifica.
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