Assistenza ricevuta dai propri tecnici
Quesito |
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Un lanciatore, dopo il lancio regolarmente eseguito, sta chiaramente accingendosi a lasciare la pedana in modo irregolare. Il tecnico, presente nell’area a lui dedicata, se ne accorge e gli intima a gran voce di uscire dalla parte posteriore. L’atleta, a seguito del suggerimento, si ravvede in tempo ed esce regolarmente dalla pedana. Tale comportamento è da considerare “assistenza”? Il tecnico e/o l’atleta devono essere ammoniti? Il lancio deve essere annullato? |
Risposta |
La Regola 6.2 RT (ex 144.2) disciplina l’assistenza “data o ricevuta all’interno della zona di competizione durante una gara”, così come definita al punto 1 della stessa regola. Pertanto, si devono distinguere due casi:
La Regola 6.4.1 RT (ex 144.4.a) consente le comunicazioni tra gli atleti e gli allenatori, riservando a questi una postazione sulle tribune. I comportamenti descritti non possono essere considerati assistenza, nessuna ammonizione potrà essere comminata e la prova resta comunque valida.
Può capitare, in via eccezionale, di riservare agli allenatori una zona ben delimitata all’interno del campo. In tal caso saranno consentite ugualmente le comunicazioni tra atleti ed allenatori. Tuttavia, nel caso specifico, un intervento diretto dell’allenatore nel corso della prova potrà essere comunque considerato assistenza a giudizio dell’Arbitro. Per cui:
Il punto b) trova giustificazione nella condizione più favorevole che viene riconosciuta ai tecnici del concorso in esame, rispetto a quelli presenti esternamente ad altre pedane o in altri concorsi. Si va così a temperare la maggiore incisività dell’intervento effettuato durante l’esecuzione di una prova da posizione più vicina al luogo di gara. |
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